
Hai inviato una foto privata? Non significa che hai autorizzato a diffonderla
nviare volontariamente una fotografia a una persona non significa rinunciare al proprio diritto alla riservatezza. E chi la diffonde senza consenso, per vendetta o per danneggiare la vittima, può commettere un grave illecito.
È uno dei principi più importanti che emergono dalla Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14927/2023, relativa a una vicenda di stalking e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.
Nel caso esaminato, dopo la fine di una relazione sentimentale, l’uomo aveva iniziato una vera e propria campagna persecutoria: messaggi offensivi e minacciosi, coinvolgimento dei familiari della donna e, soprattutto, diffusione di fotografie intime, compresa un’immagine della vittima a seno nudo. La condotta aveva provocato nella donna un grave stato d’ansia e un radicale cambiamento della sua vita, fino alla fine della convivenza matrimoniale e all’allontanamento dalla casa familiare.
La Corte ha respinto una difesa particolarmente significativa: la fotografia era stata originariamente inviata spontaneamente dalla stessa vittima.
Questo, però, non autorizzava affatto l’utilizzo successivo dell’immagine.
La Cassazione ha infatti chiarito che l’art. 612-ter, comma 2, c.p. può applicarsi anche a chi abbia ricevuto direttamente dalla persona ritratta una fotografia privata e successivamente la diffonda senza consenso e con la finalità di arrecarle un danno.
E c’è un altro aspetto fondamentale: la diffusione può consumarsi già con il primo invio. Non è necessario che la fotografia diventi “virale” o venga inoltrata centinaia di volte.
La tutela, quindi, non riguarda soltanto la punizione dell’autore.
Quando una persona viene esposta, umiliata o privata del controllo sulla propria immagine, possono entrare in gioco reputazione, riservatezza, dignità, serenità personale e vita familiare.
Se qualcuno ha diffuso una tua fotografia privata senza il tuo consenso, non pensare che sia “solo una foto”. Potrebbe essere una lesione molto più grave. Conserva immediatamente le prove e fatti assistere per valutare tutte le possibili forme di tutela e risarcimento.
